sabato 3 gennaio 2009

Le biomasse

Prima di tutto occorre inquadrare il tema. Cosa si definisce oggi per biomassa.
La risposta non è semplice. Ci sono in sostanza numerose fonti normative, in parte sovrapposte.

Il DPCM 8 marzo 2002, ora trasposto nel testo unico ambientale, il quale stabilisce all’allegato III come individuare le biomasse combustibili e le loro condizioni di utilizzo in impianti industriali e termici:

1.Tipologia e provenienza

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego.

2. Condizioni di utilizzo

La conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

Con il testo unico la definizione è la medesima, salvo la specifica "non contaminati da inquinanti" che è stata aggiunta alla lettera d). Inoltre tra le biomasse sono ulteriormente annoverati la sansa di oliva disoleata ed il liquor nero.

Il D.M. 5 febbraio 1998 (allegato 2 – suballegato 1) che comprende le tipologie di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività agronomiche o industriali correlate, previste come combustibili o come altro mezzo per produrre energia, in particolare:

Scarti vegetali (punto 3): provenienti da attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli; industria distillatoria; industria enologica e ortofrutticola; produzione di succhi di frutta e affini; industria olearia. Sono descritti come "Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale, residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo,, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali."

Rifiuti della lavorazione del tabacco (punto 7): provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo.
Pollina (punto 14): proveniente da allevamenti avicoli.

Il D.Lgs. 11 maggio 2005, n.133, che ha recepito la Direttiva Europea 2000/76 sull'incenerimento dei rifiuti all’art.2 descrive le biomasse escluse dal campo di applicazione della direttiva stessa, ma rientranti in quella più generale dei rifiuti.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:

a) impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti:

1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata;
4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
5) rifiuti di sughero.

La medesima definizione di biomasse compare anche in un altro capitolo del testo unico, un capitolo tutto nuovo in quanto tratta del recepimento della Direttiva 2001/80/CE relativa ai grandi impianti di combustione, quelli con potenza calorifica superiore a 50 MW.

Per completare il quadro si deve inoltre fare riferimento al Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Le biomasse sono fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Da quanto detto emerge come nel novero di biomasse possano rientrare sia quelle che costituiscono la produzione primaria destinata a fungere da combustibile che le altre che invece rappresentano lo scarto di una lavorazione, di un processo, di una filiera fino alla parte biodegrabile dei rifiuti industriali e urbani. Il primo interrogativo al quale dare risposta è pertanto una precisa descrizione delle biomasse che si intendono utilizzare e la loro provenienza. L'iniziativa dovrà quindi essere adeguatamente inquadrata all'interno delle diverse norme vigenti relativamente al loro approvvigionamento e alla tipologia di impianto.

3 commenti:

  1. in amministrazione comunale ci sono due cavalli di troia, ed almeno un paio di doppiogiochisti, riuscirà mai il "nostro eroe" a sconfiggerli?

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  2. Chi è il nostro eroe???

    Soluzioni concrete sia per i cavalli di Troia che per i doppigiochisti.
    Ad ognuno quello che le spetta!

    Mettiamocelo in testa che non possiamo stare ad aspettare il nostro eroe per risolvere questi problemi! Dobbiamo intervenire come comuni mortali cittadini onesti e attivi!!!

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  3. domani venerdi 9 ore 15 il sindaco ha convocato il tavolo tecnico invitando cittadini e associazioni che hanno presentato le osservazioni contro la realizzazione della centrale a biomasse

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